Descrizione
ATTENZIONE:
Dal 6 agosto 2024 è venuto meno l'obbligo di esposizione della targa recante il CIPAT, a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 9/2024.
Link all'Avviso PAT Alloggi privati ad uso turistico
Cos'è
La legge provinciale in tema di ricettività turistica prevede l'obbligo da parte dei privati cittadini di comunicare le caratteristiche degli alloggi (case e appartamenti) che mettono a disposizione a scopo turistico.
I dati raccolti alimentano una base dati sistematica e completa, dedicata agli alloggi per uso turistico e gestita dal Sistema Informativo del Turismo. (DTU-Alloggi).
A chi si rivolge
A cittadini che hanno la disponibilità, a qualsiasi titolo (proprietà o affitto, usufrutto) di appartamenti o case e intendono affittare a turisti.
Copertura geografica
Trentino
Accedere al servizio
La comunicazione deve essere presentata online, collegandosi al portale http://www.alloggituristici.provincia.tn.it e autenticandosi nei modi previsti (CPS, CNS, SPID).
I cittadini che non possono inoltrare la comunicazione on-line possono compilare il modello cartaceo e consegnarlo al comune di competenza oppure presentare la comunicazione attraverso la propria organizzazione turistica locale (Aziende per il turismo - APT).
Canali digitali
Cosa serve
Documentazione da presentare
Nella comunicazione vengono richiesti i dati catastali dell’alloggio (Comune Catastale, particella edificiale, subalterno e codice fiscale del proprietario) ed è obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica.
Modulistica
Costi e vincoli
GRATUITO
L'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini stabiliti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento.
La comunicazione deve essere inviata prima di promuovere l’alloggio sul mercato turistico indipendentemente dal periodo di messa in disponibilità dell’alloggio e deve essere aggiornata ogni qualvolta si verifichino variazioni nelle caratteristiche o nella destinazione dell'immobile, entro 30 giorni dal verificarsi di tali modifiche.
L’obbligo di comunicazione vale anche per chi decide di non locare più l’alloggio ad uso turistico.
Si ricorda che chi offre in locazione turistica un alloggio è tenuto anche a:
- Contattare la Questura di Trento (0461/899700 - 0461/899701 - upgsp.tn@poliziadistato.it) che provvederà all'emissione delle credenziali per l'attivazione dell'invio telematico delle generalità dei propri ospiti al portale Weballoggiati della Pubblica Sicurezza (D.M. 7 gennaio 2013). Si ricorda che il mancato invio dei dati comporta una violazione penale, ai sensi degli artt. 17 e 109 T.U.L.P.S.; (vedi informazioni e istruzioni)
- Comunicare le informazioni di arrivi e partenze degli ospiti ai fini della dichiarazione ISTAT collegandosi al portale www.alloggituristici.provincia.tn.it e selezionando dal MENU SERVIZI - dichiarazione ISTAT (info e istruzioni) oppure contattare la locale Azienda per il Turismo dove è censito l'alloggio (vedi elenco referenti ISTAT)
- Tutti coloro che concedono in locazioni alloggi turistici (art. 37 bis della l.p. 7/2002) sono tenuti a riscuotere l’imposta di soggiorno, anche chi offre un unico alloggio. L’importo che il gestore dovrà applicare al turista è di Euro 1,00 a persona per pernottamento per un massimo di 10 giorni consecutivi presso il medesimo alloggio. Per maggiori informazioni consultare il sito di Trentino Riscossioni spa alla sezione dedicata e la relativa Guida all'imposta di soggiorno provinciale;
- Pubblicare in maniera ben visibile, unitamente alla denominazione dell’alloggio, il Codice Identificativo Turistico Provinciale (CIPAT) nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo utilizzato.
Casi particolari
La comunicazione NON riguarda gli alloggi classificati in altre tipologie ricettive, quali ad esempio le "case e appartamenti per vacanze" di cui all'articolo 34 della legge, né le cosiddette "seconde case" cioè le case in disponibilità del proprietario e non collocate sul mercato della locazione turistica.
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle FAQ - alloggi turistici.