Descrizione
Iscrizione all’anagrafe canina
In base alla Legge Provinciale 28 marzo 2012 n. 4 recante "Protezione degli animali da affezione e prevenzione del randagismo" il proprietario o il detentore di cani è tenuto a iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina presso il Comune di residenza entro 60 (sessanta) giorni dalla nascita dell’animale o entro 30 (trenta) giorni da quando ne venga in possesso o in detenzione a qualsiasi titolo.
Il proprietario o il detentore del cane per l’identificazione e la conseguente iscrizione dell’animale può avvalersi del veterinario dell'Azienda provinciale o di un veterinario libero professionista appositamente convenzionato con l' Azienda medesima.
Variazioni e cancellazione dell’iscrizione all’anagrafe canina
Ai fini del controllo della popolazione canina e della tenuta dell’anagrafe canina , il proprietario o il detentore del cane deve comunicare al Comune la cessione, la scomparsa o la morte del cane, nonché il cambiamento di residenza, nei termini e secondo la tempistica di seguito riportata:
- cessione, entro trenta giorni dalla consegna del cane al nuovo proprietario
- smarrimento, entro tre giorni
- morte, entro trenta giorni
- cambiamento della residenza, entro trenta giorni.
Per tali comunicazioni, dovrà essere utilizzato il modulo sotto riportato da inviare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari - U.O. Igiene e sanità pubblica veterinaria
Chi può richiedere
Il proprietario o il detentore di cani.
Informazioni sulla modulistica
Modulo da utilizzare per comunicare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari - U.O. Igiene e sanità pubblica veterinaria, sita in via Lavisotto n. 125 a Trento, l'iscrizione, la cessione, la scomparsa o la morte, il cambio di residenza di cani secondo la tempistica sopra riportata.
Riferimenti normativi
(*) Legge provinciale 28 marzo 2012 n. 4 recante "Protezione degli animali da affezione e prevenzione del randagismo".