Anagrafe canina. Infomrazioni per l'iscrizione del proprio cane all'anagrafe canina

Il proprietario o il detentore di cani è tenuto a iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina provinciale (*).
Data:

03/10/2024

© Nikola - Unsplash

Descrizione

Iscrizione all’anagrafe canina

In base alla Legge Provinciale 28 marzo 2012 n. 4 recante "Protezione degli animali da affezione e prevenzione del randagismo"  il proprietario o il detentore di cani è tenuto a iscrivere  il proprio cane all'anagrafe canina  presso il Comune di residenza entro 60 (sessanta) giorni dalla nascita dell’animale o entro 30 (trenta) giorni da quando ne venga in possesso o in detenzione a qualsiasi titolo.

Il proprietario o il detentore del cane per l’identificazione e la conseguente iscrizione dell’animale può avvalersi del veterinario dell'Azienda provinciale o di un veterinario libero professionista appositamente convenzionato con l' Azienda medesima.

Variazioni e cancellazione dell’iscrizione all’anagrafe canina

Ai fini del controllo della popolazione canina e della tenuta dell’anagrafe canina , il proprietario o il detentore del cane deve comunicare al Comune la cessione, la scomparsa o la morte del cane, nonché il cambiamento di residenza, nei termini e secondo la tempistica di seguito riportata:

  • cessione, entro trenta giorni dalla consegna del cane al nuovo proprietario
  • smarrimento, entro tre giorni
  • morte, entro trenta giorni
  • cambiamento della residenza, entro trenta giorni.

Per tali comunicazioni, dovrà essere utilizzato il modulo sotto riportato da inviare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari - U.O. Igiene e sanità pubblica veterinaria

Chi può richiedere

Il proprietario o il detentore di cani.

Informazioni sulla modulistica

Modulo  da utilizzare per comunicare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari - U.O. Igiene e sanità pubblica veterinaria, sita in via Lavisotto n. 125 a Trento, l'iscrizione, la cessione, la scomparsa o la morte, il cambio di residenza di cani secondo la tempistica sopra riportata.

Riferimenti normativi

(*) Legge provinciale 28 marzo 2012 n. 4 recante "Protezione degli animali da affezione e prevenzione del randagismo". 

A cura di

Ufficio Segreteria

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Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 03/10/2024 13:00

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