Descrizione
La raccolta funghi, per i soggetti non esenti dall'obbligo di denuncia per la raccolta dei funghi sul territorio comunale, è subordinata al pagamento della somma indicata nell'allegato avviso da effettuarsi nel portale dei pagamenti del Comune di Denno attraverso pagoPa al seguente link https://cittadino.plugandpay.it/C_D273/services-without-registration
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Le leggi della Provincia Autonoma di Trento che disciplinano la raccolta dei funghi si propongono lo scopo di conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei e di evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo carico antropico, per assicurare così la tutela delle risorse naturali e la conservazione nell'ambiente delle diverse specie di funghi.
Visto l'art. 28 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”;
Visti i Decreti del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 n. 23-25/Leg. e 12 aprile 2016, n. 2-36/Leg.
Viste le Delibere della Giunta provinciale n. 3287 dd. 30 dicembre 2009 e n. 906 dd. 31/05/2016;
Si informa che l'ammontare delle somme da corrispondere al Comune dai soggetti non esenti dall'obbligo di denuncia per la raccolta dei funghi sul territorio comunale:
PERIODO DI RACCOLTA | SOMME DA CORRISPONDERE | |
1 giorno | € | 05,00 |
3 giorni | € | 10,00 |
7 giorni | € | 20,00 |
15 giorni | € | 30,00 |
30 giorni | € | 40,00 |
Il versamento della somma indicata è da effettuarsi nel portale dei pagamenti del Comune di Denno attraverso pagoPa al seguente link https://cittadino.plugandpay.it/C_D273/services-without-registration
i soggetti esentati dalla denuncia e dal pagamento:
- soggetti residenti o comunque nati in uno dei comuni della provincia (comprovato da un documento di identificazione);
- cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della provincia (comprovato da un'autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445);
- proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della provincia e soggetti che godono di un diritto di uso civico nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico (comprovato da un'autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445)
vigilanza e sanzioni si rimanda a quanto stabilito negli artt. 105 e 109 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11
La denuncia di raccolta funghi è personale e non è trasferibile. La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi completa di tutti i dati ( generalità della persona interessata alla raccolta e il periodo di svolgimento della stessa) sostituisce la denuncia di raccolta e costituisce titolo sufficiente per la stessa.
La ricevuta o la denuncia di raccolta dev'essere conservata per l'intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesta da parte del personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un valido documento di riconoscimento e ad eventuale autocertificazione a comprova del diritto ad eventuali esenzioni.