Descrizione
“Ripartenza Trentino 2”
Prot: 2602/2020
Denno, 04/06/2020
AVVISO
Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, cd. “Ripartenza Trentino 2”, recante: “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022”, di modifica tra l’ altro della legge provinciale per il governo del territorio 2015.
Con la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022”, pubblicata sul Numero Straordinario n. 6 al B.U. n. 19/Sez. gen. del 13/05/2020, ed ntrata in vigore il 14 maggio 2020, sono state apportate, tra l’altro, alcune modifiche a norme in materia urbanistica.
Autorizzazioni paesaggistiche
Le autorizzazioni paesaggistiche sono efficaci per sette anni dal loro rilascio. Questo comma si applica anche alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci
Permesso di costruire e SCIA
I lavori oggetto del permesso di costruire sono iniziati entro tre anni dal rilascio del titolo e previa comunicazione al comune. I lavori sono ultimati entro sette anni dalla comunicazione. Questo comma si applica anche ai permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci, a seconda dello stato in cui si trovano.
La dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 93, comma 1, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è presentata entro un anno dalla fine dei lavori.
Le SCIA perdono efficacia decorsi sette anni dalla data di presentazione. Questo comma si applica anche alle SCIA presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci.
Modifiche dei fori
Le modifiche dei fori esistenti negli edifici destinati ad attività ricettive ed economiche, motivate da necessità igienico-sanitarie legate all’emergenza sanitaria, rientrano tra gli interventi che possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Alla relativa comunicazione è allegato il progetto redatto da un tecnico abilitato. L’autorizzazione paesaggistica, se necessaria ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è rilasciata dal sindaco territorialmente competente.
Interventi liberi
Gli interventi di manutenzione straordinaria (es. sostituzione caldaie, rifacimento impianti), se non comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno e non riguardano le parti strutturali dell'edificio, sono ricondotti ad interventi liberi senza comunicazione al comune, così come gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, se rispettano i materiali o la tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato, oppure, in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore, gli interventi di sostituzione di parti esterne dell'edificio con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti.
Vengono inoltre specificati gli interventi di cui alla lettera g) comma 3 dell’articolo 78, interventi liberi con comunicazione, includendo anche le coperture dei plateatici, o pergotende, o altre coperture comunque denominate, di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali, eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA