Nuova ordinanza in materia di cani

Nuova ordinanza in materia di obblighi e divieti per i possessori e detentori di cani
Data:

21/09/2022

© Tatiana Reusche - Unsplash

Descrizione

Si informa che il 20 settembre u.s. è stata adottata una nuova ordinanza che annulla e sostituisce la precedente n. 13 del 19 luglio 2010 in materia di obblighi e divieti per i possessori e detentori di cani
Prot. N. 5008/2022
Denno, 20 settembre 2022
Oggetto: Ordinanza N. 46/2022. Ordinanza relativa agli obblighi e divieti che devono essere osservati dai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani.
IL SINDACO
Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide e liquide dei cani sul suolo pubblico e in particolare sulle strade, sui marciapiedi, nelle aiuole dei giardini pubblici, nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alla fasce più esposte della popolazione, quali i bambini;
Preso atto altresì delle segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche;
Ritenuto di intervenire con apposito provvedimento al fine di evitare gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei proprietari e degli accompagnatori dei cani potrebbe determinare in merito alla pulizia, al decoro, all’igiene delle aree pubbliche e alla sicurezza ed incolumità pubblica;
Rilevato che:
 in base alla vigente normativa e fatto obbligo ai proprietari di cani di iscrivere gli animali all’anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
 il proprietario del cane deve in ogni circostanza e in ogni momento adottare tutti gli accorgimenti possibili atti ad evitare che l’animale possa arrecare danno alle persone, agli animali e alle cose sia private che pubbliche;
 possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida di greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio;
 preso atto inoltre delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni anche liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, autoveicoli;
 considerato che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;
 atteso che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti e che tale buona pratica consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;
Tutto ciò premesso
Visti:
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige Legge regionale 03.05.2018 nr. 2;
Vista la L. 24/01/1981 n. 689;
Visto l’art. 29 del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L;
Visto il vigente Statuto comunale con particolare riguardo all’art. 40;
Visto la Legge 833/78;
Visto il Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 di data 29.05.2007, esecutiva;
Sentito il parere del “Corpo Polizia Locale Intercomunale Anaunia”.
ORDINA
ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare le seguenti disposizioni e divieti, a garanzia dell’igiene pubblica, della sicurezza e a tutela del decoro:
Disposizioni di carattere generale
- In base alla vigente normativa e fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscrivere gli animali all’anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
- Possono essere tenuti senza guinzaglio i cani che si trovino entro i confini di luoghi appositamente individuati, purché non aperti al pubblico e determinati con idonea recinzione atta ad evitare che l’animale possa arrecare danno alle persone che si trovino all’esterno della stessa.
- Se il suolo è aperto al pubblico, i cani vanno mantenuti custoditi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone. Si invita inoltre a segnalare la presenza dell’animale mediante apposito cartello “Attenti al cane”.
- Sui mezzi pubblici il trasporto di animali e disciplinato da apposito regolamento adottato dall’azienda che esercita il servizio.
- Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida di greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio.
OBBLIGHI
1. è fatto obbligo ai proprietari dei cani di essere muniti di apposita attrezzatura o di sacchetti idonei alla raccolta delle deiezioni del cane;
2. è fatto obbligo asportare completamente le deiezioni dei cani con immediato deposito negli idonei contenitori destinati anche alla raccolta di questo tipo di rifiuti (cestini porta rifiuti);
3. è fatto obbligo di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti e di riversare una congrua quantità d’acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
4. è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli in sosta;
5. è fatto obbligo adoperarsi, in ogni modo, affinché i cani non compromettano l’integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale.
6. è fatto obbligo di tenere i cani a guinzaglio, anche se di piccola taglia, nelle aree pubbliche e di uso pubblico;
7. nei luoghi in cui vi sia grande affollamento (ad esempio in occasione di fiere, sagre, raduni, spettacoli e manifestazioni pubbliche ecc.) i cani che manifestano una certa pericolosità, vanno muniti di idonea museruola;
DIVIETI
1. è fatto divieto di introdurre i cani nei laboratori e in locali ove si eserciti la produzione di alimenti o bevande; si specifica che il divieto di accesso è alle cucine ed ai laboratori e non ai locali ed agli spazi di somministrazione: in tali luoghi, ovvero nei bar, ristoranti e pizzerie e relative pertinenze, l’accesso è subordinato alla volontà del gestore del locale stesso;
2. è vietato lasciare vagare i cani sulle aree pubbliche, nonché consentire agli stessi di uscire incustoditi dalla proprietà privata;
3. è vietato condurre o lasciar vagare cani in parchi pubblici, giardini, aiuole, nei letti dei torrenti e in qualsiasi area verde di proprietà della pubblica amministrazione; il divieto è reso noto mediante apposita segnaletica;
SANZIONI
Salvo il fatto sia previsto dalla legge come reato, la violazione delle suddette disposizioni è punita ai sensi e per gli effetti della L. 689/81, con il pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 50,00 euro e un massimo di 500,00 euro e con il risarcimento dell'eventuale danno arrecato al patrimonio naturale e/o alle attrezzature del parco. Per il risarcimento del danno, l'Amministrazione potrà richiedere direttamente al/ai responsabili il ripristino del danno provocato. In caso di mancato risarcimento e/o ripristino, l'Amministrazione Comunale potrà intraprendere azioni legali nei confronti del danneggiatore.
DISPOSIZIONI FINALI
■ Sono esenti dal rispetto della presente ordinanza le persone non vedenti che utilizzano i cani addestrati all’accompagnamento.
■ I cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio, non hanno l’obbligo del guinzaglio e della museruola.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce l’ordinanza sindacale n. 13/2010 di data 19 luglio 2010 prot. n. 7830 e tutti gli atti in contrasto con la presente ordinanza.
La Polizia Locale e le forze dell’ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, avverso alla presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, oppure, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa per l'esatta osservanza alla Stazione dei Carabinieri di Denno e al Corpo Intercomunale Polizia Locale Anaunia.
Il Sindaco
Vielmetti Paolo

A cura di

Ufficio Segreteria

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Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 30/04/2024 15:53

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